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D.M. 02/05/20063. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la convocazione può avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio affinchè i consorziati possano prenderne visione e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. 4. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni con le modalità di cui al comma 2. 5. Il consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. La stessa persona non può ricevere più di 15 (quindici) deleghe e le stesse non possono rappresentare in assemblea tanti consorziati che detengano più del 10% (dieci per cento) dei voti, salvo il caso in cui, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente statuto, il consorziato partecipi al Consorzio tramite le Associazioni di categoria. Tali limiti non si applicano altresì alle Associazioni Nazionali Imprenditoriali della Categoria, riconosciute al tavolo del CNEL. 6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione quando le quote consortili rappresentate dai partecipanti superino un terzo. 7. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma. 8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti. 9. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche nonchè per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive. 10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dai Vicepresidenti ovvero dal consigliere più anziano. 11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile. 12. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio. 13. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio, da parte del delegante. 14. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio. Art. 11- Funzionamento dell'assemblea straordinaria 1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie. L'assemblea straordinaria delibera a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto b) sullo scioglimento del Consorzio. In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini. 2. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive. Art. 12 - Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di ............... membri eletti dall'assemblea in rappresentanza dei consorziati con modalità di voto tali da riservare n. ......... amministratore/i in rappresentanza di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2, comma 3. Qualora una delle categorie di cui all'art. 2, comma 3, non fosse partecipata da consorziati, la stessa non verrà rappresentata, comportando automaticamente la riduzione del numero dei Consiglieri. La categoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), qualora si verifichino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Il numero dei membri sarà indicato dall'assemblea. 2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto. 3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio. 4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il/i Vicepresidente/i e nomina il Direttore generale b) salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, determina le funzioni ed as- segna le deleghe operative al Presidente, al/i Vicepresidente/i ed al Di rettore generale c) convoca l'Assemblea d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento e) definisce le ripartizioni delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e dell'apposito regolamento e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonchè la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed al CONAI g) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; determina inoltre l'eventuale aggiornamento delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione; predispone e approva la relazione tecnico-economica da fornire al CONAI ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 h) predispone e approva il piano di cui all'art. 3, comma 6 i) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'art. 2, comma 6 j) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio k) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4 l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3 n) nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso o) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna p) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 q) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 6; q-bis) autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti r) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio s) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive t) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Autorità sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 244 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata all'Autorità sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed al CONAI; aa) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4; bb) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera professionale, su proposta del Direttore generale del Consorzio; cc) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo. 5. Il Consiglio di amministrazione può a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni. 6. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o al/ai Vicepresidente/ i o al Comitato esecutivo talune delle proprie attribuzioni, determi- nando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al/ai Vicepresidente/i o ad alcuni Consiglieri e al Direttore generale, specifici incarichi. Art. 13 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione 1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito. |
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